Pistola in casa: chiarite le modalità per la corretta custodia
Cassazione penale, sez. I, sentenza 20/03/2017 n° 13570
L’art. 20 della Legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica".
In considerazione di quali modalità di custodia deve ritenersi che l’imputato abbia prestato adempimento all’obbligo in questione?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione I Penale, con la sentenza 20 marzo 2017, n. 13570.
L’art. 20 della legge n. 110 del 1975 dispone che la custodia delle armi debba essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.
La questione, tutt’altro che pacifica, viene affrontata da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, con la quale i supremi giudici cercano di fare chiarezza nella labirintica disciplina normativa in materia di armi e della loro custodia. Prima di analizzare l’aspetto giuridico della vicenda, vediamo come si sono svolti i fatti.
Un soggetto veniva condannato ad un’ammenda di duecento euro per non avere custodito, con la doverosa diligenza, all'interno della propria abitazione, la pistola, il relativo caricatore e cinquanta cartucce, da lui legalmente detenuti. In particolare, era stato appurato che il reo deteneva l’arma scarica, senza colpo in canna, sotto al materasso nella stanza da letto, il caricatore all’interno di una cassapanca nel salotto e le cartucce in un cassetto di un mobile nella veranda. Secondo il Tribunale, nonostante le diverse ubicazioni in cui si trovavano i vari oggetti, v’era il pericolo di un facile rintraccio dell'arma, unitamente al rischio che qualcuno potesse farne un uso improprio. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione.
Il ricorrente argomenta le proprie difese precisando che il corpo dell’arma ed il caricatore erano conservati in luoghi diversi – rispettivamente la camera da letto ed il salotto – così come le munizioni. Inoltre, egli sottolinea come la propria abitazione si trovi isolata e distante dal centro abitato; infine, l’accesso alla stessa è precluso da cancelli e porte blindate. In conclusione, quindi, al lume delle suesposte motivazioni, l’istante sostiene che il reato sia insussistente nel caso concreto, avendo egli adottato tutte le cautele esigibili da persona di normale prudenza.
La suprema corte, nell’esaminare la fattispecie, ricostruisce la ratio del reato in discorso. L’art. 20 della legge 110 del 1975, recante “norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”, prevede che la custodia delle armi debba essere assicurata «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica». La prefata disposizione non indica quali modalità debbano essere adottate dal detentore per la custodia di armi e munizioni. Pertanto, la valutazione concreta è rimessa, singulatim, al giudice di merito. La norma, dunque, impone un obbligo di custodia in capo al detentore dell’arma; tale obbligo è definito dalla legge in termini generici e il suo rispetto va valutato di volta in volta, a seconda delle situazioni contingenti. L’obbligo in discorso si considera adempiuto allorché, concretamente, siano adottate delle cautele, proporzionate al pericolo che la norma penale intende scongiurare. In buona sostanza, occorre assumere tutti quegli accorgimenti che porrebbe in essere una persona di normale prudenza[1], in base al principio dell'id quod plerumque accidit.
Gli ermellini ricostruiscono minuziosamente la fattispecie concreta, pongono in rilievo la circostanza della collocazione separata delle parti dell’arma e delle munizioni, inoltre ribadiscono che il soggetto non conviveva con familiari e che l’abitazione non era frequentata da minorenni. Al lume di ciò, i supremi giudici ritengono che l'imputato abbia correttamente adempiuto all'obbligo di diligente custodia dell’arma, anche in considerazione del fatto che l'abitazione in discorso è dotata di normali sistemi di chiusura delle porte con serrature. In definitiva, non appare configurabile il reato in discorso, giacché la condotta oggetto di scrutinio rientra tra quelle che i giudici di legittimità[2] hanno ritenuto, più volte, idonee ad escludere la sussistenza del reato in discussione.
Al riguardo, preme segnalare che l’obbligo di dotarsi di particolari dispositivi antifurto, oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'autorità, grava unicamente sui titolari di licenze di fabbricazione o di raccolta di armi, come disposto dal secondo alinea del primo comma dell’art. 20 cit. Per contro, negli altri casi, la legge richiede solamente una custodia diligente, in base al criterio di comune prudenza[3]. Infatti, anche nell’ipotesi in cui il detentore dell’arma abbia una famiglia – e non abiti da solo come nel caso in esame – egli comunque non è tenuto a celare le armi ai congiunti; deve unicamente adottare una condotta diligente per scongiurare situazioni di pericolo. Il dovere di diligenza di cui all'art. 20, pertanto, postula che l'arma sia sottratta alla disponibilità di chiunque frequenti l'abitazione e non sia accessibile ad eventuali intrusi (ad esempio, a dei rapinatori). Solo nella circostanza in cui eventuali ladri si impossessino agevolmente di un’arma lasciata alla loro mercé, scatta il reato in capo al detentore dell’arma stessa. Così, era stato condannato un uomo che conservava la pistola nel comodino della stanza da letto, poi sottratta dai malviventi che si erano introdotti nella sua abitazione, il cui sistema d’allarme era spento. L’accusa sosteneva che la condotta dell’uomo fosse stata negligente, giacché la pistola era facilmente asportabile da chiunque, essendo il comodino scevro di serratura. Invero, anche in quel caso, la Cassazione ha ribadito che: «l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit"; sicchè, exempli gratia, non è ravvisabile l’inosservanza della diligenza dovuta nel caso della custodia delle armi dentro "la propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile». Del pari, è stato condannato un soggetto che aveva lasciato le proprie armi, perfettamente funzionanti, seppur piuttosto datate, in bella mostra nella propria casa, senza aver adottato alcuna precauzione o cautela.[4] In un’altra circostanza, invece, i giudici di legittimità[5] hanno annullato la sentenza di condanna di un soggetto che conservava la pistola - con il caricatore inserito ma senza munizioni al suo interno - in cima ad un armadio, raggiungibile solo impiegando una scaletta. La suddetta condotta è stata ritenuta prudente e l’obbligo di custodia adempiuto. Naturalmente la valutazione sull’idoneità delle cautele adottate per la custodia dell’arma dipende anche dalla pericolosità dell’arma medesima[6].
Per completezza espositiva, si ricorda che, ai sensi dell’art. 20 bis legge 110 del 1975, è vietato consegnare o rendere agevole l'impossessamento di armi rispetto a persone di minore età, incapaci o imperite. In merito al significato di persona “imperita”, si segnala che la valutazione va effettuata caso per caso, in base alle circostanze del fatto. Ad esempio, può considerarsi integrato il reato di cui al citato art. 20 bis, qualora un'arma carica sia lasciata incustodita e alla mercé di un soggetto che, pur non essendo minorenne o incapace, a cagione della sua scarsa conoscenza dell'uso delle armi, potrebbe causare o procurarsi lesioni.
Torniamo ora alla fattispecie iniziale, ossia alla condotta dell’uomo che aveva conservato separatamente l’arma, il caricatore e le munizioni; ebbene, la Corte di Cassazione, per le ragioni di cui in narrativa, ha ritenuto che la pronuncia impugnata non abbia correttamente interpretato la norma di cui all’art. 20 legge 110 del 1975, in ragione di ciò, ha annullato senza rinvio la sentenza appellata, perché il fatto non sussiste.
A chiosa di quanto sopra, si rammenta che la disciplina in materia di armi è contenuta sia nel codice penale (artt. 695-704 c.p.) che in alcune leggi speciali[7]. Senza pretesa di completezza né di esaustività, si ricorda che la legge distingue le armi in: proprie[8] ed improprie[9]. Nel caso in esame, vengono in rilievo le prime, che a loro volta si suddividono in armi bianche[10] ed in armi da fuoco. La pistola, naturalmente, rientra nel novero delle armi da fuoco, come fucili e lanciarazzi, «che espellono un proiettile attraverso una canna mediante l'uso di combustibile»[11]. Quanto alle munizioni, ossia gli elementi usati da un’arma per eseguire il fuoco[12], la legge le distingue in munizioni da guerra destinate al caricamento di armi da guerra e munizioni comuni da sparo[13]. Infine, la giurisprudenza costante ritiene che si possa escludere la natura di arma di un oggetto, solo allorché sia totalmente inefficiente: non si considera tale un’arma che sia di pronta riparazione.[14]
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[1] In senso conforme vedonsi, ex multis, Corte Cass., sez. I, n. 6827 del 13 dicembre 2012, dep. 2013; Corte Cass., sez. I, n. 47299 del 29 novembre 2011; Corte Cass., sez. I, n. 1868 del 21 gennaio 2000.
[2] Si vedano, Corte Cass., sez. III, n. 76 del 12 gennaio 1996; Corte Cass., sez. I, n. 7154 del 14 dicembre 1999; Corte Cass., sez. I, n. 12295 del 3 dicembre 2003; Corte Cass., sez. I, n. 46265 del 6 ottobre 2004.
[3] Corte Cass., sez. I, sentenza n. 47299 del 29 novembre 2011.
[4] Corte Cass. sez. I, 12 aprile 2013 n. 16609.
[5] Corte Cass., 12 febbraio 2013 n. 6827.
[6] Per un approfondimento vedasi: “Codice delle leggi penali speciali”, ebook a cura di P. DUBOLINO e C. DUBOLINO, 2015, 4741 ss.
[7] Meritano menzione: la legge 2 ottobre 1967 n. 895 recante “disposizioni per il controllo delle armi”; la legge 14 ottobre 1974 n. 497 recante “nuove norme contro la criminalità” e la legge 18 aprile 1975 n. 110 recante “norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”.
[8] Art. 30 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e art. 585 c.p. che definisce le armi proprie come quelle da sparo e quelle la cui destinazione naturale è l’offesa.
[9] Le armi improprie sono degli strumenti atti ad offendere. Rientrano in questa categoria i coltelli (da cucina, da lavoro, da caccia, da pesca, sportivi), a lama fissa o pieghevole, i multiuso, le forbici, le balestre e via discorrendo. In buona sostanza, si tratta di oggetti la cui funzione precipua non è quella di nuocere, ma che presentano anche questa eventualità. Per un approfondimento vedasi “Sintesi del diritto delle armi - 2017”, ebook a cura del Dott. E. MORI, http://www.earmi.it/.
[10] Si considerano armi bianche non solo le spade, i pugnali, ma anche gli storditori elettrici e le bombolette lacrimogene. Circa gli spray in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e non aventi attitudine a recare offesa alle persone, si precisa che non sono considerati armi se recano le seguenti caratteristiche (art. 2 del D.M. 12 maggio 2011 n. 10):
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
[11] Definizione tratta da “Sintesi del diritto delle armi - 2017”, ebook a cura del Dott. E. MORI, http://www.earmi.it/.
[12] Così L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2015, 665.
[13] Non vi rientrano le pallottole perforanti, traccianti o incendiarie. L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit.
[14] Corte Cass., sez. I, 3 marzo 1995 n. 2168.