Le dichiarazioni reticenti o evasive equivalgono alla mancata risposta.
L'art. 232 c.p.c., secondo il quale la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, si applica anche nel caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, siano equiparabili alla mancata risposta.
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