
Possiamo essere fotografati?
E’ un diritto del cittadino documentare l’attività di un pubblico ufficiale, che tuttavia va esercitato con grande consapevolezza e responsabilità, perché superare certi confini può sconfinare nella responsabilità civile o penale.
Il principio di partenza è che tutto ciò che avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico può essere liberamente osservato e, di conseguenza, anche fotografato o filmato.
Questo diritto si fonda su due pilastri del nostro ordinamento:
1 - la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione):
tale diritto include la libertà di informare e di essere informati (il cosiddetto “diritto di cronaca”). Documentare l’operato delle istituzioni e delle forze dell’ordine è una delle più alte espressioni di questo diritto in una società democratica;
2 - l’assenza di violazione della privacy: il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615-bis del Codice Penale) punisce solo le riprese indebite che avvengono in luoghi di privata dimora (come una casa, un ufficio privato, ecc.). La strada, una piazza o un centro commerciale non sono luoghi di privata dimora. Come ha chiarito più volte la Corte di Cassazione, le riprese di comportamenti “non comunicativi” (come un controllo di polizia) in un luogo pubblico sono lecite e possono persino essere usate come prova in un processo (Cass. Pen., Sez. 6, n. 21982 del 22/05/2023). Se la stessa polizia può lecitamente riprendere ciò che accade in pubblico, a maggior ragione può farlo un cittadino.
Quando filmare la polizia diventa un reato? Il diritto di riprendere non è assoluto. Cessa nel momento in cui la condotta, da semplice documentazione, si trasforma in un ostacolo o in un’aggressione all’operato degli agenti.
I rischi principali sono tre: intralcio all’attività di servizio: se, per filmare non si rispettano le indicazioni degli agenti di mantenere una distanza di sicurezza, o con il comportamento si impedisce o si ostacola materialmente il compimento dell’atto d’ufficio, si può incorrere in reati come l’interruzione di un pubblico servizio (art. 340 c.p.) o, nei casi più gravi, la resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
Ad esempio, durante un fermo concitato, ci si intromette tra gli agenti e la persona fermata per avere un’inquadratura migliore, ignorando l’ordine di rimanere indietro: questo è un intralcio. oltraggio a pubblico ufficiale: se, mentre si filma, si accompagnano le riprese con frasi offensive, insulti o commenti denigratori rivolti agli agenti, si commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Per questo reato è necessario che l’offesa avvenga in un luogo pubblico e alla presenza di almeno due persone (oltre a te e al poliziotto).
Ad esempio: mentre si filma un controllo, si urla agli agenti “siete dei corrotti, buoni solo a fare multe!”; disobbedienza a un ordine legittimo: in situazioni eccezionali, legate a specifiche e concrete esigenze di sicurezza o investigative (ad esempio, una scena del crimine attiva, un’operazione antiterrorismo, la necessità di proteggere l’identità di una vittima o di un testimone), gli agenti possono legittimamente ordinare di cessare le riprese. Se l’ordine è motivato da queste ragioni, e non è un divieto generico e arbitrario, disobbedire può avere conseguenze penali.
La liceità della registrazione è una cosa, quella della sua successiva diffusione è un’altra. Pubblicare il video online è lecito solo se si rispettano i limiti del diritto di cronaca, che sono tre:
1 - l’interesse pubblico: la notizia deve essere di rilevanza per la collettività;
2 - la verità dei fatti: il video e il commento che lo accompagna devono essere veritieri;
3 - la continenza espressiva: il racconto deve essere civile e non deve trascendere in attacchi personali gratuiti.
Se si pubblica il video con un commento che attribuisce agli agenti comportamenti falsi o che usa un linguaggio offensivo e denigratorio, il cittadino può essere denunciato per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.).
Inoltre, la diffusione indiscriminata di immagini, specialmente se decontestualizzate, può violare la normativa sulla privacy (GDPR).
Quali sono i poteri degli agenti di polizia locale di fronte a chi li filma? È importante ricordare che gli agenti della Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali. Di fronte a chi sta filmando, loro possono:
1 - chiedere le generalità: è un loro potere e il cittadino ha l’obbligo di fornire il documento d’identità (art. 651 c.p.);
2 - ordinare di allontanarsi o di smettere di riprendere, ma solo, se la condotta costituisce un intralcio o se ci sono ragioni di sicurezza concrete e specifiche.
Un divieto generico e immotivato (“non mi può filmare!”) è illegittimo;
Sequestrare lo smartphone: è un atto investigativo molto invasivo (il sequestro probatorio). Possono farlo solo se sussistono i presupposti di legge, come la flagranza di un reato (ad esempio, hanno appena sentito pronunciare frasi oltraggiose). Di regola, richiede un provvedimento del magistrato; non possono mai forzare il cittadino a cancellare il video: l’ordine di cancellare il materiale registrato è sempre illegittimo.
Informazioni a cura dell’Ufficio legale dell’ARVU.
